Sez. 3, Sentenza n. 10469 del 01/02/2005 Ud. (dep. 17/03/2005) Rv. 230980 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento - Reato di cui all'art. 2 legge n. 638 del 1983 - Momento di consumazione - Individuazione.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
Il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti si consuma alla scadenza di tre mesi dalla contestazione, entro i quali si può provvedere al pagamento del debito contributivo e non al momento dell'accertamento della violazione.
Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 2 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 24/03/1994 num. 211, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)