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Sez. 3, Sentenza n. 30566 del 19/07/2011 Ud. (dep. 02/08/2011) Rv. 251261 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - Prova dell'avvenuta comunicazione dell'accertamento - Modalità - Individuazione.
Stato
decisa il 2011-07-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251261-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

La prova dell'avvenuta comunicazione dell'accertamento dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv., con modd., in l. 11 novembre 1983, n. 638) deve avere carattere documentale, non potendo fondarsi esclusivamente su una deposizione testimoniale. (In motivazione la Corte ha precisato che la prova documentale è costituita dal verbale di accertamento attestante l'immediata contestazione dell'addebito al trasgressore presente o dalla successiva comunicazione, che non deve assumere i requisiti formali della notificazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)