Sez. 2, Sentenza n. 1114 del 26/01/2001 (Rv. 543484 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE | Giudiziali civili - Opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento degli onorari relativi - Decisione - Effettuata con sentenza - Natura del provvedimento - Conservazione della natura di ordinanza non impugnabile - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE
Qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di onorari di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile sia stata decisa con sentenza anziché con ordinanza, come prescritto dall'art. 30 della legge n. 794/1942, la relativa statuizione mantiene la natura di ordinanza non impugnabile, suscettibile solo di ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)