Sez. 2, Sentenza n. 13847 del 13/06/2007 (Rv. 598159 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Procedura camerale ex artt. 20 e 30 legge n. 794 del 1942 - Oggetto - Competenze reclamate per prestazioni stragiudiziali ritenute strumentali - Inclusione - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
La procedura camerale prevista dagli artt. 29 e 30 legge 13 giugno 1942 n. 794 per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato e procuratore è dettata solo per le prestazioni giudiziali civili, salvo essere ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali, allorché esse siano in funzione strumentale o complementare all'attività propriamente processuale. Ne consegue che ove la corte d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame avverso l'ordinanza di liquidazione emessa dal tribunale a seguito di opposizione dei debitori, il professionista non può dolersi di tale decisione limitandosi a dedurre la prestazione di duplice attività professionale, ma ha l'onere di specificare, nel ricorso per cassazione, le ragioni che ostano a siffatta strumentalità o complementarità. (Nella specie la S.C., nel rigettare il ricorso, ha confermato che avverso il provvedimento reso dal tribunale, qualificabile come ordinanza ancorché reso in forma di sentenza, avrebbe dovuto esser proposto il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.).
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)