Sez. 1, Sentenza n. 1785 del 06/03/1996 (Rv. 496166 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE | Obbligazione dell'assicuratore verso l'assicurato - Imputabilità all'assicuratore del ritardo nella liquidazione del danno al danneggiato - Obbligo di indennizzare l'assicurato dei maggiori danni subiti - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE
Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore, ex art. 1917 cod. civ. - non avendo ad oggetto direttamente il risarcimento dei danni bensì il pagamento, nei limiti del massimale, di una somma di importo pari all'ammontare del danno che l'assicuratore deve corrispondere o ha già corrisposto al danneggiato - dà luogo ad un credito di valuta e non di valore, il quale sorge quando sia divenuto liquido ed esigibile il debito dell'assicurato nei confronti del danneggiato; tuttavia l'assicurato, il quale a causa del ritardo nella liquidazione del danno debba pagare al terzo danneggiato una somma maggiore di quella che avrebbe corrisposto all'epoca del sinistro, va indennizzato del danno derivante dalla svalutazione monetaria causata dal ritardo nella liquidazione del danno, anche oltre i limiti del massimale, ove tale ritardo derivi da fatto imputabile all'assicuratore, il quale deve essere considerato inadempiente dal momento in cui, senza il suo comportamento colpevole, il danno sarebbe stato determinato e, quindi, il suo debito sarebbe divenuto liquido ed esigibile. In tal caso l'assicuratore è tenuto, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., ad indennizzare l'assicurato dei maggiori danni, fra i quali gli effetti pregiudizievoli della svalutazione monetaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)