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Sez. L, Sentenza n. 6341 del 18/07/1987 (Rv. 454615 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - DEBITO DELL'ASSICURATORE - DEBITO DI VALUTA - CONSEGUENZA - CORRESPONSIONE, ANCHE OLTRE IL LIMITE DEL MASSIMALE, DA PARTE DELL'ASSICURATORE DEGLI INTERESSI MORATORI E DEI MAGGIORI DANNI ANCHE DERIVATI DA SVALUTAZIONE MONETARIA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454615-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - DEBITO DELL'ASSICURATORE - DEBITO DI VALUTA - CONSEGUENZA - CORRESPONSIONE, ANCHE OLTRE IL LIMITE DEL MASSIMALE, DA PARTE DELL'ASSICURATORE DEGLI INTERESSI MORATORI E DEI MAGGIORI DANNI ANCHE DERIVATI DA SVALUTAZIONE MONETARIA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Nell'Assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore ex art. 1917 cod. civ., non avendo ad oggetto direttamente il risarcimento dei danni bensì il pagamento, nei limiti del massimale, di una somma di importo pari all'ammontare del danno che l'assicuratore deve corrispondere o ha già corrisposto al danneggiato, dà luogo ad un credito di valuta e non di valore, il quale sorge quando sia divenuto liquido ed esigibile il debito dell'assicurato nei confronti del danneggiato, e cioè quando quest'ultimo manifesta la volontà di essere risarcito. Ne consegue che l'assicurato, il quale a causa del ritardo nella liquidazione del danno, debba pagare al terzo danneggiato una somma maggiore di quella che avrebbe corrisposto all'epoca del sinistro, può essere indennizzato del danno derivante dalla svalutazione monetaria causata dal ritardo nella liquidazione del danno, solo nei limiti del massimale, salvo che tale ritardo derivi da fatto imputabile all'assicuratore, il quale deve essere considerato inadempiente dal momento in cui, senza il suo comportamento colpevole, il danno sarebbe stato verosimilmente determinato, e, quindi, il suo debito sarebbe divenuto liquido ed esigibile. In tal caso l'assicuratore è tenuto, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., a corrispondere anche oltre il limite del massimale gli interessi moratori e ad indennizzare l'assicurato dei maggiori danni, fra i quali gli effetti pregiudizievoli della svalutazione monetaria. (Conf 7554/87, mass n 449579; (Conf 5442/84, mass n 437140).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)