Sez. L, Sentenza n. 1885 del 22/02/1988 (Rv. 457805 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - IN GENERE - DELAZIONE DELLA EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - IN GENERE - GIUDIZIO INSTAURATO NEI CONFRONTI DELL'EREDE PER IL PAGAMENTO DI DEBITI DEL "DE CUIUS" - ONERI PROBATORI DELL'ATTORE - OGGETTO - ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI EREDE DA PARTE DEL CONVENUTO - MERA CHIAMATA ALL'EREDITÀ - IRRILEVANZA - ACCETTAZIONE ESPRESSA O TACITA DELL'EREDITÀ - NECESSITÀ.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - IN GENERE - DELAZIONE DELLA EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - IN GENERE - GIUDIZIO INSTAURATO NEI CONFRONTI DELL'EREDE PER IL PAGAMENTO DI DEBITI DEL "DE CUIUS" - ONERI PROBATORI DELL'ATTORE - OGGETTO - ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI EREDE DA PARTE DEL CONVENUTO - MERA CHIAMATA ALL'EREDITÀ - IRRILEVANZA - ACCETTAZIONE ESPRESSA O TACITA DELL'EREDITÀ - NECESSITÀ.*
In ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per il pagamento dei debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 cod. civ., l'Onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, che non può inferirsi dalla mera chiamata alla eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che - in un giudizio celebrato col rito del lavoro - aveva respinto la domanda proposta da un lavoratore nei confronti di un ente morale dotato di personalità giuridica, quale erede del datore di lavoro, per la mancata prova dell'accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità da parte dell'ente convenuto, ancorché quest'ultimo fosse rimasto contumace). (V 5101/85, mass n 442425; (V 5062/81, mass n 415857).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 459, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)