Sez. L, Sentenza n. 453 del 29/01/1977 (Rv. 384000 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - INPS - IN GENERE - AZIENDE ALBERGHIERE - NATURA INDUSTRIALE - SGRAVIO CONTRIBUTIVO PREVISTO PER LE AZIENDE INDUSTRIALI E ARTIGIANE - APPLICABILITA - INQUADRAMENTO DELLE PREDETTE AZIENDE NEL SETTORE COMMERCIALE AI FINI DEGLI ASSEGNI FAMILIARI - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - INPS - IN GENERE - AZIENDE ALBERGHIERE - NATURA INDUSTRIALE - SGRAVIO CONTRIBUTIVO PREVISTO PER LE AZIENDE INDUSTRIALI E ARTIGIANE - APPLICABILITA - INQUADRAMENTO DELLE PREDETTE AZIENDE NEL SETTORE COMMERCIALE AI FINI DEGLI ASSEGNI FAMILIARI - IRRILEVANZA.*
Le aziende alberghiere rientrano tra i beneficiari dello sgravio contributivo sul complesso dei contributi da corrispondersi all'INPS previsto dall'art 18 della legge 25 ottobre 1968, n 1089, poiche, non contenendo detta legge alcun rinvio o riferimento ad altre leggi ai fini della Determinazione delle aziende industriali e artigiane indicate come beneficiarie dello sgravio stesso, deve farsi ricorso, a tal fine, alla disciplina generale contenuta nell'art 2195 cod civ, secondo la quale l'attivita alberghiera deve essere ascritta tra le attivita industriali, in quanto diretta alla produzione e somministrazione di servizi, e non gia alla semplice intermediazione degli stessi. Non ha percio alcun rilievo, in materia, la circostanza che le aziende alberghiere siano classificate nel diverso settore commerciale ai fini contributivi, a norma dell'art 33 del tu sugli assegni familiari, approvato con DPR 30 maggio 1955, n 797.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 33, Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)