diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1753 del 01/03/1985 (Rv. 439704 - 01)

IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - IN GENERE - IMPRESA DI NAVIGAZIONE ESERCENTE IL TRASPORTO MARITTIMO - CARATTERE INDUSTRIALE EX ART. 2195 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AGLI SGRAVI DEGLI ONERI SOCIALI PREVISTI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI.*
Stato
decisa il 1985-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439704-01

IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - IN GENERE - IMPRESA DI NAVIGAZIONE ESERCENTE IL TRASPORTO MARITTIMO - CARATTERE INDUSTRIALE EX ART. 2195 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AGLI SGRAVI DEGLI ONERI SOCIALI PREVISTI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI.*

L'art. 2195 cod. civ. - senza perseguire alcun intento definitorio - ha la semplice funzione di individuare le imprese soggette allo Obbligo della registrazione e pertanto, mentre in generale ai numeri 1 e 2 del primo comma la norma prevede rispettivamente le imprese industriali (ossia quelle dirette alla produzione di beni e servizi) e quelle commerciali (ossia quelle intermediarie nella circolazione dei beni), ai successivi numeri 3, 4 e 5 contempla in particolare delle semplici specificazioni delle prime due categorie. Consegue che l'impresa di navigazione esercente il trasporto marittimo va considerata impresa industriale perché diretta alla produzione di un servizio, non essendo di ostacolo per il motivo predetto che il numero 3 del citato art. 2195 indichi l'impresa di trasporto come una categoria a sè stante di impresa soggetta a registrazione. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto la natura industriale di un'impresa di navigazione marittima ai fini del godimento degli sgravi degli oneri sociali previsti dalla legge n. 1089 del 1968). (V 4914/81, mass n 415659; (V 453/77, mass n 384000; (Conf 4162/84, mass n 436118; (contra 3643/83, mass n 428535).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)