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Sez. 2, Sentenza n. 3463 del 23/10/1969 (Rv. 343585 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - QUALIFICHE - IN GENERE - LAVORATORI DELL'AGRICOLTURA - FATTORE SPICCIOLO DIPENDENTE DA PIU IMPRENDITORI - NATURA SUBORDINATA DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIRITTO AD UNA MERCEDE PROPORZIONATA ALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - SPETTANZA NEI CONFRONTI DI CIASCUN DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1969-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343585-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - QUALIFICHE - IN GENERE - LAVORATORI DELL'AGRICOLTURA - FATTORE SPICCIOLO DIPENDENTE DA PIU IMPRENDITORI - NATURA SUBORDINATA DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIRITTO AD UNA MERCEDE PROPORZIONATA ALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - SPETTANZA NEI CONFRONTI DI CIASCUN DATORE DI LAVORO.*

I molteplici e paralleli rapporti intercorrenti fra il C d 'fattore spicciolò ed i diversi imprenditori agricoli, che si avvalgono 'contemporaneamentè della sua opera, vanno qualificati di lavoro subordinato. Pertanto, non puo negarsi, in riferimento a detti rapporti, la rivalutabilita 'ope judicis' della mercede che risulti pattuita fra le parti in misura non proporzionata alla quantita e qualita del lavoro prestato. In concreto, nei confronti di ciascuno degli imprenditori che si avvalgono contemporaneamente dell'opera del fattore spicciolo, va ritenuto spettare a quest'ultimo una frazione di quella retribuzione, proporzionata alla quantita di lavoro prestato, che avrebbe potuto pretendere qualora la sua occupazione presso un unico imprenditore agricolo avesse assorbito interamente o per la massima parte la sua capacita lavorativa.*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1960 num. 1010 art. 4, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)