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Sez. L, Sentenza n. 3620 del 28/10/1975 (Rv. 377818 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - FATTORE DI CAMPAGNA - FATTORE SPICCIOLO - DIFFERENZE - RETRIBUZIONE DEL FATTORE SPICCIOLO - REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA DEI FATTORI AGRICOLI - INAPPLICABILITA - COMPENSO DEL FATTORE SPICCIOLO - VALUTAZIONE - PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA GIUSTA PAGA - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1975-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377818-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - FATTORE DI CAMPAGNA - FATTORE SPICCIOLO - DIFFERENZE - RETRIBUZIONE DEL FATTORE SPICCIOLO - REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA DEI FATTORI AGRICOLI - INAPPLICABILITA - COMPENSO DEL FATTORE SPICCIOLO - VALUTAZIONE - PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA GIUSTA PAGA - APPLICABILITA.*

La distinzione fra 'fattore spicciolò e 'fattore od agente agricolò, prevista dai contratti collettivi per i dipendenti da aziende agrarie, trova fondamento essenzialmente nel fatto che il primo svolge le mansioni di fattore non presso una sola azienda, come il secondo, ma contemporaneamente presso piu aziende, in forza di una pluralita di coesistenti rapporti di lavoro subordinato. Peraltro, l'indicato carattere ridotto dell'attivita lavorativa espletata dal 'fattore spicciolò per ciascuna azienda, se esclude l'applicabilita, nell'ambito del singolo rapporto di lavoro, dei minimi di retribuzione fissati dai contratti collettivi per il fattore agricolo, non osta a che il compenso in concreto corrisposto al fattore spicciolo dal singolo datore di lavoro possa essere soggetto a valutazione di congruita, ai sensi dell'art 36 della Costituzione, in relazione alla qualita e quantita delle prestazioni. (V 2715/73, mass n 366223; 3463/69, mass n 343585).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2138, Contr. Coll. 21/10/1958 num. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)