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Sez. 5, Sentenza n. 2630 del 29/01/2024 (Rv. 670258-02)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Imposta di registro - Divisione di partecipazioni sociali - Natura - Divieto di imposizione indiretta degli Stati membri - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670258-02

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, la divisione della comunione avente ad oggetto azioni, quote sociali o titoli della stessa natura non rientra tra le operazioni, per le quali l'art. 5, comma 2, lett. a, della direttiva 2008/7/CE esclude l'imposizione indiretta, sotto qualsiasi forma, da parte degli Stati membri, purché ai condividenti siano attribuite azioni, quote o titoli corrispondenti alla loro quota, non verificandosi alcun effetto traslativo.

Direttive Commissione CEE 12/02/2008 num. 7 art. 5 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)