Sez. 3, Sentenza n. 12020 del 21/11/1995 (Rv. 494722 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) | Danno patrimoniale subito dai figli - Conseguimento della maggiore età e della idoneità lavorativa - Limite invalicabile alla risarcibilità - Esclusione - Risparmi del defunto - Rilevanza - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA)
Il raggiungimento da parte dei figli della maggiore età e dell'idoneità al lavoro produttivo non segna un limite invalicabile alla risarcibilità del danno derivato dalla morte del genitore, stante l'aspettativa dei superstiti di poter beneficiare degli eventuali risparmi che il defunto avrebbe costituito con la parte di reddito non destinata a proprie spese o alla famiglia. (Nella specie, in base anche all'indicato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con cui la liquidazione dei danni patrimoniali subiti dalla vedova e dai figli di un professionista di 54 anni era stata eseguita globalmente mediante la capitalizzazione di una quota reddituale - comprensiva di un incremento per futuri miglioramenti -, sulla base di un coefficiente correlato all'età del defunto e con il correttivo di una riduzione per "scarto tra vita fisica e vita lavorativa").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)