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Sez. L, Sentenza n. 4548 del 19/05/1990 (Rv. 467270 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - RIPOSO SETTIMANALE - PERIODICITÀ SUPERIORE ALLA SETTIMANA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONE - DISCIPLINA COLLETTIVA DISCIPLINANTE DETTO RIPOSO MEDIANTE TURNI CONTINUATIVI E CADENZATI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467270-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - RIPOSO SETTIMANALE - PERIODICITÀ SUPERIORE ALLA SETTIMANA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONE - DISCIPLINA COLLETTIVA DISCIPLINANTE DETTO RIPOSO MEDIANTE TURNI CONTINUATIVI E CADENZATI - AMMISSIBILITÀ.*

Il riposo settimanale, garantito dall'art. 36, terzo comma, cost., può, nel caso di rapporto di lavoro marittimo, essere goduto, attese le peculiari esigenze della navigazione, anche con periodicità superiore alla settimana, fatta però salva la media di ventiquattro ore di riposo per sei giornate lavorative, sicché è legittima una disciplina collettiva (nella specie, ai sensi del C.C.n.L. primo gennaio 1981 e dell'accordo 13 maggio 1983) che assicuri detto riposo mediante turni continuativi e cadenzati, nel rispetto, cioè, del principio d'infrazionabilità e del rapporto fra sei giorni di lavoro ed uno di riposo. (V 2471/86, mass n 445565; (V 23/82, C. cost.).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)