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Sez. L, Sentenza n. 700 del 02/02/1985 (Rv. 438905 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CONTINUITÀ DEGLI EMOLUMENTI - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438905-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CONTINUITÀ DEGLI EMOLUMENTI - NOZIONE.*

Il concetto di continuità degli emolumenti del lavoratore va inteso in senso negativo, per cui è sufficiente che il compenso non abbia carattere transitorio, eventuale o saltuario ma costituisca il corrispettivo per una prestazione contrattualmente obbligatoria avente carattere di regolarità o di frequenza in un determinato arco di tempo, senza rilievo per la circostanza che, in presenza di determinate condizioni, possa eventualmente non essere attribuito. (nella specie, in base all'enunciato principio, la S.C. ha annullato la decisione del giudice del merito che aveva escluso la computabilità della quota parte del premio di incentivazione, previsto dall'art. 24 del C.C.n.L. di categoria 31 marzo 1977, nella tredicesima mensilità). (V 1487/84, mass n 433575).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)