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Sez. 2, Sentenza n. 7085 del 09/06/1992 (Rv. 477628 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - In genere, rapporto tra domanda di adempimento e di risoluzione, imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo | Domanda di risoluzione per inadempimento proposta dal creditore - Mancata proposizione in una riconvenzionale da parte del debitore della domanda di adempimento - Successivo mutamento da parte del creditore della domanda originaria di risoluzione in domanda di adempimento - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477628-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - In genere, rapporto tra domanda di adempimento e di risoluzione, imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo

Il creditore che agisce in risoluzione del contratto per inadempimento non può mutare tale domanda in quella di adempimento, perché il debitore, il quale non abbia domandato in via riconvenzionale l'adempimento, rimane liberato dalla prestazione a suo carico e tale liberazione non può essere posta nuovamente in discussione dall'esito della domanda stessa e, in genere, da vicende processuali che facciano risorgere l'interesse del creditore all'adempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)