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Sez. 3, Sentenza n. 25733 del 05/12/2014 (Rv. 633738 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Sinistro stradale - Rendita erogata dall'assicuratore sociale ex art. 28 della legge n. 990 del 1969 (applicabile "ratione temporis") - Detrazione delle somme corrispondenti all'ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato - Necessità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633738-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Le somme liquidate dall'INAIL in favore del danneggiato da sinistro stradale a titolo di rendita capitalizzata ex art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, vanno detratte, in base al principio indennitario, dall'importo del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del responsabile onde evitare una duplicazione di risarcimento sia in favore del danneggiato, che a carico dell'assicuratore o del responsabile, atteso che, eseguita la prestazione in favore del danneggiato da parte dell'INAIL ed esercitato dall'assicuratore il diritto di surroga con la comunicazione al terzo responsabile della volontà di surrogarsi nei diritti del danneggiato, quest'ultimo perde la titolarità del credito per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo corrispostogli ed in tale credito succede l'ente surrogatosi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 142

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)