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Sez. 1, Sentenza n. 3250 del 08/06/1979 (Rv. 399625 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - DURATA DELL'ASSICURAZIONE - CLAUSOLA CONTENENTE LA PREVISIONE DELLA DISDETTA DA COMUNICARE CON LETTERA RACCOMANDATA ENTRO UN CERTO TERMINE - INTERPRETAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399625-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - DURATA DELL'ASSICURAZIONE - CLAUSOLA CONTENENTE LA PREVISIONE DELLA DISDETTA DA COMUNICARE CON LETTERA RACCOMANDATA ENTRO UN CERTO TERMINE - INTERPRETAZIONE - CRITERI.*

La clausola di un contratto di Assicurazione secondo cui i contraenti, per impedire la rinnovazione del contratto, possono comunicare la disdetta con lettera raccomandata entro un certo termine, deve essere interpretata, al fine di stabilire se con essa si faccia riferimento soltanto alla spedizione ovvero anche alla ricezione della raccomandata entro il termine, muovendo dalla premessa che tale clausola non riguarda il momento in cui la disdetta avra efficacia, ma il termine entro il quale l'atto dev'essere compiuto, e tenendo conto del principio di buona fede (secondo il quale con il riferimento della locuzione alla data di spedizione della raccomandata, la posizione dell'onerato invece di essere agevolata sarebbe aggravata per l'assunzione a suo carico dei rischi del ritardo postale, e quindi dell'incertezza del termine entro cui poter validamente esercitare il suo diritto), nonche del principio secondo cui l'interpretazione della clausola ambigua deve essere compiuta contro il contraente piu forte che l'ha predisposta, avendo riguardo alla posizione effettiva delle parti rispetto alla applicazione della clausola e non a quella paritetica apparente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1899

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)