Sez. 3, Sentenza n. 457 del 01/03/1967 (Rv. 326401 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE UN PERIODO ESTIVO - EFFETTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE UN PERIODO ESTIVO - EFFETTI.*
La sospensione del corso dei termini processuali disposta dall'art 1 legge 14 luglio 1965, n 818, essendo diretta a consentire un adeguato periodo di riposo ai difensori tra il primo agosto e il 15 settembre, si riferisce ai termini che scadono o maturano durante il periodo predetto, e, nell'ipotesi in cui il termine inizi a decorrere anteriormente al primo agosto e scade entro il periodo stesso, opera nel senso che il numero dei giorni che intercorrono fra il 31 luglio e la scadenza, si aggiunge, a partire dal 15 settembre, al numero dei giorni decorsi anteriormente al primo agosto. (Cfr 325642, 324256, 323192).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)