Sez. L, Ordinanza n. 11439 del 18/06/2004 (Rv. 573740 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Procedimento in camera di consiglio - Audizione del difensore, se comparso - Esclusione - Asserita lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 375 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede, per i procedimenti di regolamento di competenza, da trattarsi in camera di consiglio, la facoltà del difensore di essere sentito, se compare, nella camera di consiglio, in quanto, premesso che spetta al legislatore determinare le modalità di esercizio del diritto di difesa in relazione ai singoli procedimenti, il diritto stesso è, nel procedimento in camera di consiglio, sufficientemente garantito dalla previsione, contenuta nell'ultimo comma del citato art. 375, che le conclusioni del pubblico ministero debbono essere comunicate alle parti e che queste hanno facoltà di replicare per iscritto non oltre cinque giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 378, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)