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Sez. U, Sentenza n. 556 del 23/01/1980 (Rv. 403945 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - PENSIONI - DI VECCHIAIA LIQUIDATA DALLO INPS - DELEGA ALLA BANCA D'ITALIA CONFERITA DA UN DIPENDENTE PER LA RISCOSSIONE - DEDUZIONE DELL'ILLEGITTIMITA DI DETTA DELEGA E DOMANDA DI UNA PIU FAVOREVOLE QUANTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO INTEGRATIVO - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1980-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403945-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - PENSIONI - DI VECCHIAIA LIQUIDATA DALLO INPS - DELEGA ALLA BANCA D'ITALIA CONFERITA DA UN DIPENDENTE PER LA RISCOSSIONE - DEDUZIONE DELL'ILLEGITTIMITA DI DETTA DELEGA E DOMANDA DI UNA PIU FAVOREVOLE QUANTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO INTEGRATIVO - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

La domanda di un dipendente della banca d'Italia, che, deducendo l'illegittimita della delega conferita alla banca stessa per la riscossione delle rate della pensione di vecchiaia liquidata dallo INPS, sia diretta a conseguire, mediante la richiesta di restituzione delle rate riscosse e trattenute, una piu favorevole quantificazione del trattamento pensionistico integrativo corrisposto al proprio personale dalla suddetta datrice di lavoro, investe una Forma di previdenza cosiddetta aziendale in quanto quella delega costituisce, nell'ambito della regolamentazione interna della banca, uno strumento per l'attuazione del sistema di pensione integrativa. Pertanto, tale Forma di previdenza, essendo distinta da quella obbligatoria, non coinvolge l'INPS, ma trae origine da diritti ed obblighi inerenti al rapporto di lavoro con la conseguenza che, data la natura pubblicistica di quest'ultimo, la correlativa domanda e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 185/79, mass n 396252; (V 3817/78, mass nn 393376 e 393377).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2117, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)