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Sez. U, Sentenza n. 3817 del 03/08/1978 (Rv. 393376 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - BANCHE E CASSE DI RISPARMIO - DOMANDA DEL DIPENDENTE DELLA BANCA D'ITALIA PER LA CONDANNA DELL'ISTITUTO AL PAGAMENTO DEI RATEI DELLA PENSIONE INPS, PREVIA DICHIARAZIONE DI INVALIDITA DELLA DELEGA DEL DIPENDENTE ALLA BANCA PER LA RISCOSSIONE DI ESSI - GIURISDIZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393376-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - BANCHE E CASSE DI RISPARMIO - DOMANDA DEL DIPENDENTE DELLA BANCA D'ITALIA PER LA CONDANNA DELL'ISTITUTO AL PAGAMENTO DEI RATEI DELLA PENSIONE INPS, PREVIA DICHIARAZIONE DI INVALIDITA DELLA DELEGA DEL DIPENDENTE ALLA BANCA PER LA RISCOSSIONE DI ESSI - GIURISDIZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Poiche per l'interpretazione della domanda giudiziale - anche ai fini della giurisdizione - deve aversi riguardo al petitum sostanziale, risultante dal suo contenuto complessivo e dallo scopo perseguito dall'attore, piu che dalle espressioni letterali, la domanda, formalmente intesa ad ottenere, con il previo accertamento dell'invalidita della delega del dipendente a riscuotere i ratei della pensione INPS, conferita alla banca d'Italia ai sensi dello art 128 RD n 1765 del 1935, la condanna di quest'ultima al pagamento dei suddetti ratei da essa riscossi e trattenuti, in aggiunta al pagamento della pensione "regolamentare" dovuta dalla banca stessa, deve essere interpretata come diretta ad ottenere l'integrale pagamento della pensione corrisposta dalla banca senza assorbimento in essa della pensione INPS. Conseguentemente, avendo il giudizio ad oggetto l'entita della pensione "regolamentare" dovuta dalla banca d'Italia, solo in base alla natura del rapporto d'impiego con la banca deve essere risolta la spettanza della relativa giurisdizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 128

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)