Sez. 1, Sentenza n. 11859 del 06/10/1995 Ud. (dep. 04/12/1995) Rv. 203242 - 01
Giudizio - Atti preliminari al dibattimento - Esami a richiesta di parte - Testimoni | Rinuncia del P.M. all'audizione - Possibilità di esame da parte della difesa - Condizioni.
Giudizio - Atti preliminari al dibattimento - Esami a richiesta di parte - Testimoni
Allorché il pubblico ministero abbia rinunciato all'audizione dei propri testimoni, la difesa può procedere al loro esame, solo se li abbia indicati nella propria lista o se li presenti direttamente al giudice dibattimentale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)