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Sez. 6, Sentenza n. 23025 del 09/02/2004 Ud. (dep. 17/05/2004) Rv. 229915 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - diritto alla prova | Rinuncia del P.M. alla prova testimoniale - Possibilità di esame da parte della difesa - Condizioni: osservanza delle formalità connesse alla lista testi.
Stato
decisa il 2004-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229915-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - diritto alla prova

La decadenza da una prova di una delle parti non può essere surrogata dal recupero di una prova alla quale un'altra parte abbia rinunciato. Ne consegue che allorchè il pubblico ministero abbia rinunciato all'audizione dei propri testimoni, la difesa può procedere al loro esame solo se ha osservato le formalità connesse alla lista testi poste a garanzia di un informato contraddittorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)