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Sez. 3, Sentenza n. 35372 del 23/05/2007 Ud. (dep. 24/09/2007) Rv. 237411 - 01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA | Rinuncia del P. M. alla prova testimoniale - Possibilità di esame da parte della difesa - Condizioni: osservanza delle formalità connesse alla lista testi.
Stato
decisa il 2007-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237411-01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA

La decadenza dalla prova di una delle parti non può essere surrogata dal recupero di una prova alla quale un'altra parte abbia rinunciato; ne consegue che, allorchè il pubblico ministero abbia rinunciato all'esame dei propri testimoni, la difesa può procedervi solo se abbia osservato le formalità connesse alla lista testi poste a garanzia di un informato contraddittorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)