Sez. 3, Sentenza n. 5168 del 09/03/2005 (Rv. 581377 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Procura in calce o a margine del ricorso - Riferimento al giudizio di merito - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione rispetta per sua natura il requisito della specialità, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale si rivolge, atteso che il rispetto di quel requisito è con certezza deducibile per il fatto che il mandato forma materialmente corpo con il ricorso od il controricorso, di modo che risulta irrilevante l'uso di formule normalmente adottate per il giudizio di merito e per il conferimento al difensore di poteri per tutti i gradi del procedimento (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto valida la procura apposta a margine del ricorso ancorché essa risultasse conferita "nel presente giudizio ed eventualmente in quelli di appello").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)