Sez. 3, Sentenza n. 16594 del 05/08/2005 (Rv. 584745 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Procura a margine del ricorso - Assenza di specifico richiamo al giudizio di legittimità - Irrilevanza - Fondamento - Principio di conservazione dell'atto.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
La procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione deve ritenersi validamente conferita per il giudizio di legittimità e deve ritenersi speciale, nel senso richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ. pur in assenza di un espresso richiamo a detto giudizio, dovendo eventuali dubbi al riguardo esser superati in favore della specialità, alla stregua del principio di conservazione dell'atto giuridico di cui è espressione in materia processuale l'art. 159 cod. proc. civ., a nulla rilevando altre indicazioni o la facoltà concessa al difensore di "conciliare o transigere" ovvero di "rinuncia agli atti", trattandosi di espressioni superflue che non eliminano il collegamento tra procura e ricorso per cassazione, specie quando vi siano elementi favorevoli come l'elezione di domicilio in Roma, ove ha appunto sede la Corte di cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)