Sez. L, Sentenza n. 11741 del 21/05/2007 (Rv. 597286 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Procura in calce o a margine del ricorso - Riferimento al giudizio di merito - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione rispetta il requisito della specialità, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale si rivolge, atteso che il rispetto di quel requisito è con certezza deducibile, in base all'interpretazione letterale, teleologica e sistematica, dell'art. 83 cod. proc. civ. (nella nuova formulazione di cui alla legge n. 141/97) per il fatto che il mandato forma materialmente corpo con il ricorso od il controricorso, essendo la posizione topografica della procura idonea - salvo che dal suo testo si ricavi il contrario - a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura medesima al giudizio cui l'atto accede. Pertanto risulta irrilevante l'uso di formule normalmente adottate per il giudizio di merito. (Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto valida la procura apposta a margine del ricorso ancorché essa risultasse conferita con l'espressione "delego a rappresentarmi in tutti i gradi").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 27/05/1997 num. 141 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)