Sez. 1, Sentenza n. 2263 del 06/02/2015 (Rv. 634755 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ | Società di persone sciolta per il recesso di uno dei due soci - Continuazione dell'impresa da parte del socio superstite come impresa individuale - Dichiarazione di fallimento di quest'ultimo - Implicita dichiarazione di fallimento della società - Sussistenza - Estensione al socio receduto - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ
In caso di scioglimento di una società di persone per recesso di uno dei due soli soci, senza che la stessa sia dichiarata estinta, il fallimento del socio superstite, che abbia continuato l'attività sociale come imprenditore individuale, implica la dichiarazione di fallimento della società, il quale, pertanto, può essere esteso, a norma dell'art. 147 legge fall., all'altro socio in precedenza receduto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)