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Sez. 3, Ordinanza n. 3489 del 11/02/2025 (Rv. 673778-01)

SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Società di persone con due soli soci - Recesso di un socio - Mancata ricostituzione della pluralità dei soci - Estinzione della società - Esclusione - Scioglimento - Conseguenze - Subentro del socio nella situazione soggettiva della società - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673778-01

SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Il recesso del socio da una società di persone composta da due soli soci e la mancata ricostituzione della pluralità della compagine sociale da parte del socio superstite determinano lo scioglimento della società, ex art. 2272, n. 4, c.c., non già la sua estinzione, con la conseguenza che non si verifica il subentro del socio superstite nella situazione soggettiva della società, non trattandosi di una ipotesi di trasformazione né di successione tra enti. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la socia di una società in nome collettivo fosse subentrata, in conseguenza del recesso dell'unico altro socio, nel diritto all'indennizzo assicurativo per danni da incendio, spettante alla società).

Cod. Civ. art. 2272 lett. 4, Cod. Civ. art. 2285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)