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Sez. L, Sentenza n. 6911 del 12/08/1987 (Rv. 455107 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - DIVIETO DI LICENZIAMENTO EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE MADRE - ART. 11 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DI QUESTA LEGGE - ILLEGITTIMITÀ - DISAPPLICAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1987-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455107-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - DIVIETO DI LICENZIAMENTO EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE MADRE - ART. 11 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DI QUESTA LEGGE - ILLEGITTIMITÀ - DISAPPLICAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE.*

L'art. 32 della legge n. 1204 del 1971 (sulla tutela della lavoratrice madre) prevede la possibilità dell'emanazione di un regolamento che contenga norme di esecuzione le quali - in virtù del disposto dell'art. 1 n. 1 della legge n. 100 del 1926 nonché dell'art. 4 delle preleggi - non possono costituire altro che specificazione od integrazione delle norme primarie dettate dalla legge medesima, ma non anche deroga alla stessa in Mancanza di una espressa autorizzazione, pertanto l'art. 11 del regolamento di esecuzione della legge citata (d.P.R. n. 1026 del 1976) - norma che, durante il periodo in cui è previsto dall'art. 2 della legge il divieto di licenziamento della lavoratrice madre, condiziona la efficacia delle dimissioni di quest'ultima alla successiva convalida delle stesse ad opera dell'ispettorato del lavoro - è illegittimo e deve essere disapplicato dal giudice ordinario perché, nello introdurre tale condizione di efficacia delle dimissioni, detta una disciplina diversa e confliggente rispetto a quella prevista dall'art. 12 della legge, che equipara le dimissioni al licenziamento al fine di far conseguire alla lavoratrice tutte le indennità (quale quella di preavviso) previste per quest'ultima ipotesi dalla disciplina legale e contrattuale, senza subordinare ad alcuna condizione o verifica esterna l'idoneità di tale dichiarazione unilaterale di recesso a risolvere immediatamente il rapporto di lavoro. (Conf 5612/85, mass n 442840).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 12 CORTE COST., DPR 25/11/1976 num. 1026 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)