Sez. L, Sentenza n. 5648 del 16/11/1985 (Rv. 442840 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI - EFFETTI - SOSTITUZIONE DELLE NUOVE CLAUSOLE A QUELLI PRECEDENTI - CARATTERE MENO FAVOREVOLE DELLE PRIME PER I LAVORATORI - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI - EFFETTI - SOSTITUZIONE DELLE NUOVE CLAUSOLE A QUELLI PRECEDENTI - CARATTERE MENO FAVOREVOLE DELLE PRIME PER I LAVORATORI - IRRILEVANZA.*
In tema di regolamentazione convenzionale del rapporto di lavoro subordinato, ove ad una disciplina privatistica dettata da un contratto collettivo (o da un regolamento aziendale di carattere negoziale) succeda nel tempo un'altra disciplina di analoga natura, si verifica sempre - in armonia con i principi generali che regolano l'efficacia degli Atti di autonomia privata - la sostituzione delle nuove clausole a quelle precedenti, anche se le prime risultino essere meno favorevoli ai lavoratori (i quali pertanto non possono vantare, sotto tale profilo, posizioni di diritto quesito) giacché il divieto di deroga in pejus è posto dall'art. 2077 cod. civ. unicamente per il contratto individuale di lavoro in relazione alle Disposizioni del contratto collettivo. (V 3419/85, mass n 441079; (V 2808/84, mass n 434843; (V 718/83, mass n 425456).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)