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Sez. L, Sentenza n. 8970 del 24/08/1995 (Rv. 493711 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO | Dimissione della lavoratrice nel periodo di divieto di licenziamento - Disposizione regolamentare ex art. 11 d.P.R. n. 1026 del 1976 in ordine alla necessità della loro convalida da parte dell'Ispettorato del lavoro - Illegittimità - Disapplicazione da parte del giudice ordinario - Obbligatorietà.
Stato
decisa il 1995-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493711-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO

La disposizione regolamentare di cui all'art. 11 del d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026 - in base alla quale, nel caso di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo in cui è previsto, a norma dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), il divieto di licenziamento, la risoluzione del rapporto di lavoro è condizionata alla convalida delle stesse da parte dell'Ispettorato del lavoro al quale devono essere comunicate - è illegittima, non potendo avere carattere interpretativo, ovvero complementare, rispetto alla norma primaria di cui all'art. 12 della legge sopra richiamata, e pertanto deve essere disapplicata, quale atto amministrativo illegittimo, ai sensi dell'art. 4 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo 20 marzo 1865 n. 2248, all. E.

Riferimenti normativi: DPR 25/11/1976 num. 1026 art. 11, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 12 CORTE COST., Legge 20/02/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)