Sez. 4, Sentenza n. 3633 del 15/12/1998 Cc. (dep. 21/01/1999) Rv. 212477 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - UDIENZA | Interrogatorio dell'arrestato che non conosce la lingua italiana - Impossibilità di reperire un interprete - Omesso interrogatorio - Motivo ostativo alla convalida - Esclusione - Ragione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - UDIENZA
L'assoluta impossibilità di procedere all'interrogatorio dell'arrestato, che non comprende la lingua italiana, per irreperibilità di un interprete non costituisce motivo ostativo all'adozione del provvedimento di convalida. L'ordinamento richiede, infatti, che il giudice decida sulla legittimità dell'arresto in via primaria anche nel caso in cui l'indagato sia stato posto in libertà (art. 121 disp. Att. Cod. proc. pen.) o non possa essere interrogato per forza maggiore, quale può ritenersi costituire la detta irreperibilità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 121 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)