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Sez. 1, Sentenza n. 12575 del 23/02/2006 Cc. (dep. 07/04/2006) Rv. 233860 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - UDIENZA | Interrogatorio dell'arrestato che non conosce la lingua italiana - Impossibilità di reperire un interprete - Omesso interrogatorio - Motivo ostativo alla convalida - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233860-01

INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - UDIENZA

L'impossibilità assoluta di procedere all'interrogatorio dell'arrestato che non comprende la lingua italiana, per l'irreperibilità dell'interprete, non costituisce motivo ostativo all'adozione del provvedimento di convalida. L'ordinamento richiede, infatti, che il giudice decida in via primaria sulla legittimità dell'arresto anche nel caso in cui l'indagato sia stato posto in libertà dal pubblico ministero o non possa essere interrogato per forza maggiore, e di certo l'impossibilità di reperire, nei ristretti termini della convalida, un interprete costituisce un caso inquadrabile nella forza maggiore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)