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Sez. L, Sentenza n. 8044 del 26/08/1997 (Rv. 507163 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - ACCOLLO SEMPLICE - ESTINZIONE GARANZIE - INVALIDITÀ NUOVA OBBLIGAZIONE | Effetti - Limitazione al rapporto tra debitore accollato e terzo accollante - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507163-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - ACCOLLO SEMPLICE - ESTINZIONE GARANZIE - INVALIDITÀ NUOVA OBBLIGAZIONE

Nell'accollo semplice (o interno) il terzo accollante si obbliga nei confronti del solo debitore accollato e non anche verso il creditore, il quale non può quindi pretendere l'adempimento dell'obbligazione, sicché il terzo accollante ed il debitore possono accordarsi in qualsiasi momento per modificare o revocare l'impegno inizialmente assunto dal primo e questi, nel caso di mancata osservanza dell'obbligo, risponde dell'inadempimento nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore terzo estraneo dell'accollo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)