Sez. 3, Sentenza n. 43429 del 10/06/2014 Ud. (dep. 17/10/2014) Rv. 260974 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Albo nazionale dei gestori ambientali - Autorizzazione e iscrizione - Artt. 8 e 9 D.M. 28 aprile 1998, n. 406 - Classi - Riferimento alla popolazione complessivamente servita e non agli abitanti dei singoli comuni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di cui all'art. 256, commi 1 e 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta di rifiuti solidi urbani in violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o in mancanza dei requisiti richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, tra i quali è compreso anche il rispetto del limite numerico della "popolazione complessivamente servita" individuato nella classe di appartenenza del gestore, che deve intendersi riferito alla somma complessiva dei residenti nei comuni serviti e non al numero di abitanti di ciascun comune.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 4, DM Ambiente 28/04/1998 art. 8, DM Ambiente 28/04/1998 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)