Sez. 3, Sentenza n. 9490 del 29/01/2009 Ud. (dep. 03/03/2009) Rv. 243113 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Reato di trasporto senza autorizzazione - Mancato o ritardato pagamento del diritto annuale di iscrizione - Sospensione automatica dall'albo regionale o dal registro provinciale - Esclusione - Reato - Configurabilità - Esclusione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti, non è configurabile il reato di trasporto senza autorizzazione in caso di mancato o ritardato pagamento del diritto annuale di iscrizione all'albo o nei registri provinciali, rispettivamente richiesto alle imprese soggette alla procedura ordinaria ed alle imprese soggette alla procedura semplificata, in quanto la sospensione dall'albo o dal registro, prevista dal D.M. 28 aprile 1998, n. 406 non opera automaticamente, ma richiede l'adozione di uno specifico provvedimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 212 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Ambiente 28/04/1998 num. 406, Decr. Minist. Ambiente 28/04/1998 num. 406 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)