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Sez. 3, Sentenza n. 6256 del 02/02/2011 Ud. (dep. 21/02/2011) Rv. 249577 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione - Idoneità della condotta a ledere in concreto il bene protetto - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249577-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

La contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (art. 256, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è reato formale di pericolo, il quale si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l'attività autorizzata di gestione di rifiuti, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice. (Nella specie i rifiuti venivano trasportati su un mezzo, protetti solo da un telo traforato in quanto le condizioni meteorologiche non esponevano il carico ad alcun agente atmosferico, in violazione di apposita prescrizione autorizzativa che imponeva un'idonea copertura).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)