Sez. L, Sentenza n. 3889 del 08/09/1989 (Rv. 463740 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - UNITÀ PRODUTTIVA - DETERMINAZIONE PATTIZIA DELLA RELATIVA NOZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - UNITÀ PRODUTTIVA - DETERMINAZIONE PATTIZIA DELLA RELATIVA NOZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
L'ambito della nozione di unità produttiva - che è unitaria in relazione a tutte le ipotesi in cui ad essa fa riferimento lo statuto dei lavoratori, e non già variabile sulla base dello interesse specifico tutelato da ciascuna disposizione - può legittimamente essere pattiziamente determinato dalla contrattazione collettiva (nella specie, del settore del credito). (V 7682/87, mass n 455562; (V 1064/86, mass n 444567).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)