Sez. L, Sentenza n. 7682 del 16/10/1987 (Rv. 455562 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - NOZIONE CONTRATTUALE DI UNITÀ PRODUTTIVA - VALIDITÀ PER TUTTI GLI ISTITUTI CONCERNENTI L'UNITÀ PRODUTTIVA MEDESIMA E NON SOLTANTO QUELLI SPECIFICAMENTE INDICATI A DETERMINATI FINI - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A NOZIONE PREVISTA AI SOLI FINI DELLA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E DEL DIRITTO DI ASSEMBLEA E NON ANCHE AI FINI DELLA DISCIPLINA LIMITATIVA DEL TRASFERIMENTO DEL DIRIGENTE DELLA R.S.A..*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - NOZIONE CONTRATTUALE DI UNITÀ PRODUTTIVA - VALIDITÀ PER TUTTI GLI ISTITUTI CONCERNENTI L'UNITÀ PRODUTTIVA MEDESIMA E NON SOLTANTO QUELLI SPECIFICAMENTE INDICATI A DETERMINATI FINI - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A NOZIONE PREVISTA AI SOLI FINI DELLA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E DEL DIRITTO DI ASSEMBLEA E NON ANCHE AI FINI DELLA DISCIPLINA LIMITATIVA DEL TRASFERIMENTO DEL DIRIGENTE DELLA R.S.A..*
L'ambito della nozione di unità produttiva - che è unitaria in relazione a tutte le ipotesi in cui ad essa fa riferimento lo statuto dei lavoratori - può legittimamente essere determinato dalla contrattazione collettiva anche aziendale; in tal caso però la nozione contrattuale di unità produttiva è valida e vincolante per tutti gli istituti che necessariamente la presuppongono e non soltanto per quelli cui la stessa faccia esplicito riferimento. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto che la nozione contrattuale di unità produttiva - prevista da un contratto integrativo aziendale ai fini della Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali e del diritto di assemblea - non fosse vincolante anche ai fini della disciplina limitativa del trasferimento del dirigente della R.S.a.). (V 1064/86, mass n 444567; (V 5920/84, mass n 437577).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)