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Sez. 1, Sentenza n. 10138 del 19/11/1996 (Rv. 500643 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - MEDIANTE IMPOSIZIONE ED INGIUNZIONE FISCALE (IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI DI RICCHEZZE) - LIQUIDAZIONE | Motivazione dell'atto - Modificazione o sostituzione dell'atto impositivo - Condizioni - Preventivi revoca o annullamento del primo atto - Necessità - Mera specificazione, in sede di contenzioso tributario, delle ragioni espresse nella motivazione dell'atto impositivo - Possibilità.
Stato
decisa il 1996-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500643-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - MEDIANTE IMPOSIZIONE ED INGIUNZIONE FISCALE (IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI DI RICCHEZZE) - LIQUIDAZIONE

È inconcepibile una modificazione o una sostituzione dell'atto impositivo, in assenza di un atto formale successivo (ad es., di revoca o di annullamento del primo). Non costituisce peraltro un'immutazione di un avviso di liquidazione, la mera specificazione, in sede di contenzioso tributario, delle ragioni espresse nella motivazione dell'atto impositivo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 49 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)