Sez. 1, Sentenza n. 10138 del 19/11/1996 (Rv. 500643 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - MEDIANTE IMPOSIZIONE ED INGIUNZIONE FISCALE (IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI DI RICCHEZZE) - LIQUIDAZIONE | Motivazione dell'atto - Modificazione o sostituzione dell'atto impositivo - Condizioni - Preventivi revoca o annullamento del primo atto - Necessità - Mera specificazione, in sede di contenzioso tributario, delle ragioni espresse nella motivazione dell'atto impositivo - Possibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - MEDIANTE IMPOSIZIONE ED INGIUNZIONE FISCALE (IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI DI RICCHEZZE) - LIQUIDAZIONE
È inconcepibile una modificazione o una sostituzione dell'atto impositivo, in assenza di un atto formale successivo (ad es., di revoca o di annullamento del primo). Non costituisce peraltro un'immutazione di un avviso di liquidazione, la mera specificazione, in sede di contenzioso tributario, delle ragioni espresse nella motivazione dell'atto impositivo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 49 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)