diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8854 del 21/08/1993 (Rv. 483523 - 01)

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Avviso di accertamento - In genere | Avviso nullo - Rinnovazione - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483523-01

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Avviso di accertamento - In genere

L'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nella parte in cui consente modificazioni dell'avviso di accertamento soltanto in caso di sopravvenienza di nuovi elementi di conoscenza da parte dell'Ufficio, non opera con riguardo ad avviso nullo (nella specie per carenza di motivazione), alla cui rinnovazione con la sua integrazione o sostituzione, con un atto valido, l'Amministrazione è legittimata in virtù del potere di autotutela, a norma dell'art. 42 dello stesso d.P.R. n. 600 del 1973, per correggere gli errori dei propri provvedimenti nei termini di legge, salvo che l'atto rinnovato non costituisca elusione o violazione dell'eventuale giudicato formatosi sull'atto.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)