Sez. L, Sentenza n. 8231 del 29/07/1999 (Rv. 529095 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Intervento - Previsioni della contrattazione collettiva aziendale - Criterio della turnazione dei lavoratori - Concorrenza del prevalente criterio delle esigenze tecnico - produttive e delle caratteristiche professionali degli interessati dalla turnazione - Domanda del lavoratore - Sussistenza di esigenze tecnico - produttiva impeditive dell'operatività del criterio temporale - Onere della prova gravante sul datore di lavoro - Fattispecie anteriore al D.Lgs. n. 223/1991.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Nel caso in cui l'intervento della cassa integrazione guadagni, in base alla contrattazione aziendale, debba attuarsi nei confronti dei singoli dipendenti secondo il criterio della turnazione, in concorso con i criteri, qualificati come prevalenti, delle esigenze tecnico - produttive ed organizzative aziendali e delle relative caratteristiche professionali dei lavoratori interessati dalla turnazione, il lavoratore, il quale deduca l'inadempimento del datore di lavoro che non abbia disposto il suo rientro in azienda in virtù del primo dei detti criteri, deve provare solo gli elementi costitutivi del diritto alla rotazione, mentre l'onere della prova dell'esistenza delle esigenze tecniche produttive ed organizzative nonché delle caratteristiche professionali impeditive della rotazione grava sul datore di lavoro. (Fattispecie relativa al periodo 1984-1989).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)