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Sez. 2, Sentenza n. 4939 del 17/11/1995 Cc. (dep. 27/03/1996) Rv. 204276 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere | "Ius superveniens" - Nullità della misura - Esclusione - Ragioni - Revocabilità nel giudizio di cassazione - Esclusione - Competenza per la revoca del giudice di merito - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204276-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere

Lo "ius superveniens" in materia processuale (ove si applica il principio "tempus regit actum") non può determinare la caducazione, la decadenza o la declaratoria di inefficacia dell'atto pregresso i cui effetti perdurino nel tempo; pertanto, anche nello speciale ambito delle misure cautelari coercitive od interdittive, non può invocarsi - in assenza di disposizioni transitorie - la nullità o l'annullabilità dei provvedimenti emessi prima dell'entrata in vigore di una nuova normativa per contrasto con questa, ma ricorrere, eventualmente, al rimedio della revoca del provvedimento, la quale, tuttavia, non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità, spettando la sua adozione esclusivamente al giudice competente per il merito delle misure stesse. (In applicazione di detto principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale si richiedeva, alla luce della sopravvenuta normativa di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 332, l'accertamento della nullità della misura cautelare e dell'ordinanza di riesame che l'aveva confermata, ovvero la declaratoria di decadenza degli effetti della stessa; ed ha precisato che l'interessato avrebbe dovuto rivolgersi in primo luogo al competente giudice per le indagini preliminari, sollecitandone l'esercizio del potere di revoca ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., e solo dopo l'eventuale rigetto dell'istanza avrebbe potuto usufruire del grado di appello e del successivo giudizio di cassazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Legge 08/08/1995 num. 332 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)