Sez. 6, Sentenza n. 32786 del 23/09/2025 Cc. (dep. 03/10/2025) Rv. 288708-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Interrogatorio reso dall’indagato dinanzi al pubblico ministero - Inclusione tra gli elementi favorevoli sopravvenuti da trasmettersi al tribunale del riesame - Necessità - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di impugnazioni cautelari, anche l'interrogatorio reso innanzi al pubblico ministero ai sensi dell'art. 375, comma 2, cod. proc. pen. deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali è imposto l'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame, nel caso in cui abbia un contenuto oggettivamente favorevole all'indagato e non si sostanzi in una mera contestazione delle accuse, né, per la "ratio" di garanzia sottesa all'obbligo di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., risulta a tale fine ragionevole distinguere tra tale atto e quello previsto dall'art. 294 cod. proc. pen.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 375, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. I PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)