diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 12151 del 12/03/2025 Cc. (dep. 27/03/2025) Rv. 287715-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Interrogatorio di garanzia - Obbligo di trasmissione al tribunale del riesame - Condizioni - Indicazione al tribunale del contenuto favorevole all'indagato - Necessità.
Stato
decisa il 2025-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287715-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

L'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali l'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. impone l'obbligo di trasmissione da parte dell'autorità procedente al tribunale del riesame, soltanto quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole all'indagato e non si limiti alla mera contestazione delle accuse. (In motivazione, la Corte ha precisato che detta valenza dell'atto, idonea a comportare la caducazione della misura cautelare, deve essere specificatamente indicata dalla parte nel ricorso al tribunale del riesame).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)