diritto.io

Sez. 4 - , Sentenza n. 12896 del 13/02/2019 Cc. (dep. 25/03/2019) Rv. 275574 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Interrogatorio di garanzia - Obbligo di trasmissione al tribunale del riesame - Condizioni - Indicazione nel ricorso al tribunale del riesame del contenuto oggettivamente favorevole all'indagato - Necessità.
Stato
decisa il 2019-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275574-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

L'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali l'art. 309 comma 5 cod. proc. pen. impone l'obbligo di trasmissione da parte dell'autorità procedente al tribunale del riesame, soltanto quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole all'indagato e non si limiti alla mera contestazione delle accuse. (In motivazione la Corte ha precisato che detta valenza dell'atto idonea a comportare la caducazione della misura cautelare deve essere specificatamente indicata dalla parte nel ricorso al tribunale del riesame).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)