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Sez. 3, Ordinanza n. 31436 del 07/12/2024 (Rv. 673012-01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE | Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Deduzione della nullità del precetto e del pignoramento per violazione dell'art. 477 c.p.c. - Onere probatorio gravante sul creditore - Fondamento. ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - EREDI - In genere.
Stato
decisa il 2024-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673012-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE

Nell'opposizione agli atti esecutivi proposta dagli eredi del debitore deceduto avverso il precetto (e il conseguente pignoramento) per mancato rispetto del termine prescritto dall'art. 477, comma 1, c.p.c., è onere del creditore opposto allegare e dimostrare che la citata disposizione è inapplicabile in ragione della previa notifica degli atti prodromici al de cuius, trattandosi di circostanza impeditiva che rientra nella conoscenza del creditore, e non è necessario che gli eredi intimati alleghino uno specifico pregiudizio patito, oltre a quello insito nel mancato rispetto del termine.

Cod. Proc. Civ. art. 477, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)