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Sez. 3, Sentenza n. 14653 del 14/07/2015 (Rv. 636289 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - EREDI | Deduzione della nullità del precetto e del pignoramento per violazione dell'art. 477 c.p.c. - Natura - Opposizione agli atti esecutivi - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636289-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - EREDI

La nullità del precetto, e del conseguente pignoramento, nei confronti degli eredi del debitore deceduto, per mancato rispetto dell'art. 477, comma 1, c.p.c., è conseguenza di una irregolarità formale del procedimento seguito dal creditore, per avere egli disatteso un onere imposto a garanzia della legittimità dell'azione esecutiva nei confronti degli eredi del debitore, e non una condizione di esistenza del diritto ad agire "in executivis", sicché l'opposizione fondata su di essa, riguardando il "quomodo" e non l'"an" dell'esecuzione forzata, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 477, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)