Sez. 3, Sentenza n. 14653 del 14/07/2015 (Rv. 636289 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - EREDI | Deduzione della nullità del precetto e del pignoramento per violazione dell'art. 477 c.p.c. - Natura - Opposizione agli atti esecutivi - Ragioni.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - EREDI
La nullità del precetto, e del conseguente pignoramento, nei confronti degli eredi del debitore deceduto, per mancato rispetto dell'art. 477, comma 1, c.p.c., è conseguenza di una irregolarità formale del procedimento seguito dal creditore, per avere egli disatteso un onere imposto a garanzia della legittimità dell'azione esecutiva nei confronti degli eredi del debitore, e non una condizione di esistenza del diritto ad agire "in executivis", sicché l'opposizione fondata su di essa, riguardando il "quomodo" e non l'"an" dell'esecuzione forzata, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 477, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)